NEWS del 30 agosto 2018 – Amianto: non è più necessario che il lavoratore fornisca i dati esatti relativi alla frequenza e alla durata dell’esposizione.

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      Riceviamo dall’avvocato Federico Bertorello e volentieri pubblichiamo.
Per avere diritto alla maggiorazione contributiva a seguito di esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa, non è necessario che il lavoratore fornisca i dati esatti relativi alla frequenza e alla durata dell’esposizione. È sufficiente che si accerti tramite consulenza tecnica la rilevante probabilità di esposizione al rischio. Sulla base di questo ragionamento la Cassazione, con l’ordinanza 20934/2018 , ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un lavoratore nei confronti dell’Inps.
L’operaio ha svolto attività sulle navi essendo esposto senza protezioni adeguate all’amianto. Il tribunale ha accolto la sua richiesta di maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 13, comma 8, della legge 257/1992 (il periodo lavorativo viene moltiplicato per 1,5 a fini previdenziali). La Corte d’appello, invece, ha deciso in senso contrario perché il lavoratore non ha mai allegato e provato il superamento della soglia minima di esposizione prevista dal Dlgs 277/1991 (ora abrogato e sostituito dal Dlgs 81/2008) «limitandosi a pretendere il riconoscimento dell’invocato diritto sulla scorta della mera presenza di amianto nei luoghi di lavoro e del rischio di contrarre malattie professionali».
La Cassazione ricorda che, effettivamente, l’agevolazione a fini pensionistici richiede l’esposizione a valori di polveri di amianto superiori a quelli previsti dagli allora vigenti articoli 24 e 31 del Dlgs 277/1991. Tale requisito ha superato l’esame della Corte costituzionale, anche perché, ricorda la Suprema corte, «una interpretazione diversa sarebbe finita per legittimare un notevole “sforamento” di ogni pur attendibile previsione di spesa».
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità (sentenze 16199/2005 e 19456/2007) ha voluto evitare ai lavoratori coinvolti l’obbligo di una «probatio diabolica» e quindi ammette che non è necessario provare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione. È sufficiente che si accerti, anche tramite una consulenza tecnica, «la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia indicata dalla legge».
Poiché in primo e secondo grado non è stata effettuata una consulenza tecnica, la sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio, affinché la Corte d’appello valuti la situazione sulla base di accertamenti tecnici.
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