Simulazione dell’infortunio sul lavoro e oneri probatori
L’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. permane anche in capo al datore di lavoro che deve dare la prova di fatti positivi incompatibili con l’esistenza dell’infortunio sul lavoro, tali da provarne la falsità, per giustificare il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21629/18; depositata il 4 settembre)
Sul punto la Cassazione con sentenza n. 21629/18, depositata il 4 settembre.
La vicenda. La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del reclamo del lavoratore, annullava il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro per simulazione di infortunio sul lavoro.
Secondo la Corte territoriale dall’esame del materiale istruttorio emergeva che la datrice di lavoro non avesse fornito prova sufficiente della sussistenza della giusta causa di recesso e, cioè, della falsità della denuncia di infortunio.
Detta decisione è impugnata per cassazione su ricorso della società datrice di lavoro con un unico motivo. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. (Onere della prova) per aver la Corte di merito, con la richiesta della positiva dimostrazione dell’insussistenza dell’infortunio, posto a carico del datore un onere probatorio «concretamente insostenibile».
La prova dell’insussistenza dell’infortunio. Ricorda il Supremo Collegio che la necessità di dare la prova di fatti positivi incompatibili con l’esistenza dell’infortunio, o con l’esistenza di un infortunio verificatosi in occasione del lavoro, ovvero la compatibilità del fatto supposto con quello accertato è in linea con il consolidato orientamento secondo cui «l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo».
Secondo gli Ermellini, facendo completa applicazione del richiamato principio, la Corte territoriale correttamente ha annullato il licenziamento per mancanza di prova della falsità della denuncia di infortunio sul lavoro sostenendo che il datore di lavoro doveva provarne la falsità. Nel dettaglio trattandosi di prova negativa, ossia l’insussistenza del fatto, la società avrebbe dovuto dare la prova di fatti positivi incompatibili con l’esistenza dell’infortunio.
In ragione di ciò la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Con la schiettezza che ci è propria diciamo : “Cari Armatori, dopo questa sentenza, non potete più fare i birichini !”
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