In relazione all’utilizzo della certificazione verde COVID–19 da parte del personale impiegato, ingaggiato ovvero utilizzato a qualsiasi titolo nelle attività di trasporto marittimo, nonché in quelle relative all’autotrasporto di merci, fermo restando quanto previsto dal decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e ss.mm.ii, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Settore del trasporto marittimo
Al fine di garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, con particolare riferimento alle navi che effettuano navigazione internazionale, nei confronti del personale impiegato, ingaggiato o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia ubicato nel territorio italiano, l’imbarco ovvero il rientro a bordo della nave, da considerarsi quale luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 9–septies del decreto– legge 22 aprile 2021, n. 52, avviene secondo le seguenti modalità:
1) coloro che sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID–19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), continuano il periodo di imbarco e devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS–CoV–2;
2) coloro che prendono imbarco nel territorio italiano a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31
dicembre 2021:
a) al momento dell’imbarco devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID–19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars–Cov–2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid–19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars–Cov–2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars–Cov–2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto–legge;
b) in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID–19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars–Cov–2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid–19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars–Cov–2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars–Cov–2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto–legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).
Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID–19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), sono effettuate secondo le modalità definite dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9–septies, comma 5, del decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52.