NEWS del 4 giugno 2018 – Assistenza sanitaria naviganti: cosa, chi, dove, come e perchè…

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  Il passaggio della assistenza sanitaria dei naviganti dall’IPSEMA all’INPS non risulta essere ancora rodato come dovrebbe, gli uffici periferici, a volte, dimostrano poca dimestichezza nei confronti del nostro settore: alla segreteria COSMAR arrivano giornalmente richieste di aiuto da parte dei soci naviganti per cui riteniamo sia nostro compito chiarire una volta per tutte diritti e doveri di coloro i quali necessitano l’assistenza sanitaria.

L’assistenza sanitaria del personale navigante è attribuita al Ministero della Saluti (D.P.R. n. 629 del 31 luglio 1980), al quale, competono anche le relative funzioni medico-legali.

Sul piano organizzativo, le funzioni in materia attribuite al Ministero della Salute sono assicurate in Italia dagli uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e, dove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.

Ai sensi del certificato 3 del D.P.R. n.620 del 1980, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di ripoo compensativo, e il personale in attesa di imbarco, purchè per contratto a disposizione dell’armatore.

Sulla base del dettato normativo letterale, pertanto, secondo i descritti assetti organizzativi – esercizio delle funzioni per il tramite di emulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari – il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarxo, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF -SASN e, sul piano della assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Adesso focalizziamo la nostra attenzione sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutele previdenziale: chiarimenti sui modelli Mat.1, Mat.2, e Mat3

Per effetto della suddetta ripartizione delle competenze tra USMAF-SASN e SSN e sulla base della posizione ricoperta nell’ambito del rapporto di lavoro, la competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come di seguito specificato:

  • la certificazione degli ambulatori USMAF.SASN ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all’estero, viene rilasciata per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
  • analoga certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari viene rilasciata per l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi  in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell’avvenuto sbarco; all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
  • con rierimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoatore potrà  rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
  • in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Nelle situazioni sopra descritte, il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica – ove rilasciata in modalità cartacea – entro due giorni dalla data del rilascio  per non incorrere nelle sanzioni normative previste (consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).

Il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS è subordinato alla valutazione medico-legale svolta dal medici dell’Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi, rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibli ai lavoratori marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre 1937, n 1918 .

Con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti USMAF-SASN è previsto a tutt’oggi l’utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Ipsema ed Inail. In particolare vengono usati i modelli cosiddetti Mal.1, Mal2 e Mal.3 per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l’imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata. Si precisa che, ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, deve attribuirsi valida anche la certificazione redatta su modelli non standardizzati, semprechè dalla stessa siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l’erogazione della prestazione. In particolare i dati necessariamente richiesti ai sensi della normativa vigente sono i seguenti: il nominativo del lavoratore, la diagnosi e la prognosi, l’intestazione, la data del rilascio, il timbro e la firma del medico, nonché l’abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.

Da ultimo, si forniscono alcune precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i seguenti casi:

  • eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (malattia fondamentale) quando il marittimo si trovi in Paese al di fuori della UE, in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute;
  • eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

In tali situazioni la certificazione di malattia sarà ritenuta valida solo nel rispetto delle seguenti disposizioni, peraltro vigenti per la generalità dei lavoratori.

  • I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paese extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono rivolgersi all’Autorità sanitaria locale per ottenere il rinoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato.
  • I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all’INPS. In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.
  • I lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia, che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l’attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi. Quest’ultima curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro all’INPS.

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Per informazioni scrivere a segreteria@cosmar.org  o chiamare il 329 455 5682

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