Rilascio e validità dei Certificati MAMS di cui al D.D. 21 gennaio 2008 e MABEV di cui al D.D. 28 gennaio 2008.
Con la nota prot. 22267 in data 5.05.2016, la Capitaneria di Porto di Catania ha posto alcuni quesiti interpretativi delle note in prosecuzione a) e b), relative al rilascio e alla validità dei certificati indicati in argomento.
A tal riguardo, considerato l’argomento di interesse generale, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
I Decreti Direttoriali indicati in argomento disciplinano le modalità di rilascio e di rinnovo delle relative certificazioni la cui validità è di cinque anni.
Con la lettera circolare in prosecuzione a) è stata riportata l’interpretazione che la Direzione Generale per la Vigilanza sulla Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acque interne, ha reso con nota prot. 11104 in data 16 luglio 2014, in merito alle modalità di rilascio e rinnovo del modello riepilogativo degli addestramenti (allegato VII al D.Lgs. 136/2011), al fine di uniformare le scadenze dei singoli attestati di addestramento a quella del certificato adeguato IMO.
Con la nota in prosecuzione b), è stato ribadito quanto sancito dal D.M. 1 marzo 2016 “Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW”. Nella fattispecie l’art. 5
“Requisiti per il rinnovo dei certificati di addestramento” al comma 3 pagina 1 di 3 stabilisce che “i requisiti e le modalità di rinnovo del certificato di addestramento e della prova documentale sono stabiliti nei decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione STCW”. I successivi articoli 9 e 10 invece, disciplinano nel dettaglio le modalità di rilascio e rinnovo dell’attestato di addestramento conseguito (allegato I e allegato II).
Orbene, in virtù delle disposizioni transitorie di cui all’art. 11 del sopracitato D.M., si ritiene che: il personale in possesso di Certificato di Competenza o di Certificato di Addestramento possa rinnovare la certificazione MAMS e MABEV scaduta, ma riportata nell’allegato VII ancora valido, per una sola volta e fino alla data di naturale scadenza del certificato adeguato originario;
il personale non in possesso di Certificato di Competenza o di Certificato di Addestramento possa rinnovare la certificazione MAMS e MABEV scaduta, ma riportata nell’allegato VII ancora valido, per una sola volta secondo le disposizioni vigenti, con validità di cinque anni dalla data di emissione del certificato MAMS e/o MABEV stesso o dall’ultimo suo rinnovo.
Quanto sopra anche in considerazione della prossima emanazione di nuovi decreti che disciplineranno gli addestramenti in parola in conformità a quanto previsto dalla Convenzione STCW’78.
Un siffatto modus operandi consentirebbe, infine, di uniformare le scadenze dei singoli attestati di addestramento, come auspicato nella nota in prosecuzione a), e allo stesso tempo di non creare alcun nocumento al personale marittimo che si trovi in tali situazioni.
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO
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