News del 26 luglio 2021 – Documenti di bordo e tenuta dei libri – Relazione di eventi straordinari

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       DOCUMENTI DI BORDO E TENUTA DEI LIBRI

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all’equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti in regola

Libri di bordo: sono appositi registri a forma di libro, vidimati e firmati, compilati a bordo per documentare cose esistenti, fatti avvenuti e attività compiute sulla nave (artt. 173-176 cod. nav.).

Tra i documenti che devono stare a bordo durante la navigazione e che attestano la regolarità dell’esercizio nautico, rientrano l’atto di nazionalità ed il ruolo di equipaggio.

Funzione complementare rispetto alle carte di bordo rivestono anche i certificati tecnici relativi alla idoneità della nave.
La compilazione dei registri non è obbligo che grava personalmente sul comandante (salvo per gli atti di stato civile, celebrazione di matrimonio in imminente pericolo di vita e ricezione di testamenti, per i quali si rinvia agli artt. 203, 204, 205, 296 cod. nav.; 611 e 616 cod. civ.): di regola è sufficiente che egli ne controlli la regolare tenuta ed il salvamento in caso d’emergenza (art. 303 cod. nav.; v. pure art. 199 per il caso di perdita di carte o altri documenti di bordo).

Durante il viaggio, il comandante deve curare che i prescritti documenti si trovino a bordo, regolarmente custoditi ed aggiornati (incorrendo altrimenti nel reato di cui all’art. 1193 cod. nav.). La legge si preoccupa di garantire una rafforzata efficacia probatoria ai documenti formati e tenuti come prescritto. Infatti, mentre l’art. 2710 cod. civ. stabilisce che “i libri bollati e vidimati … possono fare prova fra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, tale limitazione non opera per le annotazioni sul giornale nautico (v. art. 178 cod. nav.).

RELAZIONE DI EVENTI STRAORDINARI

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari (1) relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo (2), relazione scritta (3) alla competente autorità del luogo.
(1) L’aggettivo “straordinario” esclude gli eventi ordinari, ossia quelli connessi ad una normale navigazione.
(2) Mette in luce l’esigenza di procedere con celerità.
(3) Un tempo chiamata “relazione di mare” e ora denominata di eventi straordinari, è redatta dal comandante allo scopo, prevalentemente privatistico, di precostituire elementi di prova qualora insorgano future controversie scaturenti, appunto, da eventi straordinari. Essa si differenzia dalla denuncia all’autorità marittima (v. art. 182 cod. nav. sotto la rubrica “Denunzia di avvenimenti straordinari”) che opera esclusivamente in ambito pubblicistico: infatti se il comandante ne omette l’annotazione sul giornale nautico (art. 174 cod. nav.) è tenuto alla dichiarazione giurata presso l’autorità marittima o consolare che ne redige processo verbale .


Il codice non precisa quali possono essere gli eventi, per l’appunto “straordinari”, di cui si discute. Deve trattarsi di un fatto rilevante, non necessariamente imprevedibile e/o eccezionale: molto è affidato al prudente apprezzamento del comandante che può essere in dubbio se stendere la relazione o provvedervi ugualmente per non incorrere nella sanzione dell’art. 1195 cod. nav. La disciplina dell’art. 304 deve essere letta alla luce dell’art. 182 cod. nav. ( denuncia di avvenimenti straordinari), che prescrive l’obbligo di annotare sul giornale nautico gli avvenimenti “straordinari relativi alla nave alle persone che erano a bordo, o al carico”. Si tratta di eventi legati alla sicurezza della navigazione, al viaggio o alla vita di bordo. Tradizionalmente vi rientrano atti di stato civile, reati e infrazioni disciplinari, deliberazioni per la salvezza della nave, etc. Si tratta di tipologia suscettibile di estensione ad eventi non nominati. Questi fatti costituiscono applicazioni specifiche del concetto generico di avvenimenti straordinari, e ciò spiega il perché il comandante ha il dovere di attivarsi tempestivamente, ossia entro ventiquattro ore dall’arrivo alla competente autorità del luogo. In tal modo viene preservata la genuinità degli elementi probatori, che col passare del tempo potrebbero essere inquinati.

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