News del 24 gennaio 2022 – Il comandante della nave è figura complessa…

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Il comandante della nave è figura alquanto complessa che coagula interessi sia di natura privatistica sia di natura pubblicistica. … il comandante è titolare del comando della nave, cioè di poteri ed obblighi di marcato interesse pubblicistico che esorbitano dal rapporto di servizio e sono tutti esercitati per il buon fine della spedizione. La legge attribuisce in modo esclusivo al comandante la direzione della manovra e della navigazione: la prima attiene al profilo squisitamente tecnico, la seconda abbraccia ogni altro aspetto della vicenda nautica. L’art. 295 c.n. si riferisce alla titolarità del potere direttivo che al comandante “spetta”: quanto al concreto esercizio può farsi temporaneamente sostituire, salve le situazioni contemplate dall’art. 298 c.n. in cui “la navigazione presenti particolare difficoltà”. Quest’ultima disposizione sottolinea l’esclusività della manovra come prerogativa del solo comandante che la deve “dirigere personalmente”, in circostanze particolarmente complesse (entrata e uscita dei porti, dei canali, dei fiumi) e “in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà”. Come dire che il comandante è il soggetto che ha la massima perizia nell’arte nautica, tanto che nemmeno la presenza del pilota lo manleva dall’obbligo di dirigere personalmente la manovra (art. 298 c.n. comma 1, prima parte) e risponde dei danni causati alla nave da errata manovra (art. 313 c.n.), salva la possibilità di provare che l’errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

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