NEWS del 20 agosto 2017 – I dubbi di fine estate di COSMAR

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imagesOggi vogliamo porre due quesiti a due diversi soggetti.

Il primo quesito è inerente la sicurezza individuale dei lavoratori marittimi. Le statistiche ufficiali, non certo solo COSMAR, asseriscono che buona parte dei sinistri marittimi hanno tra le cause principali la mancanza di riposo dei naviganti. Solo come esempio noi siamo in possesso di documentazione che accerta senza ombra di dubbio che sulla motonave Ulisse della Caronte e Tourist Isole Minori, ex Navigazione Generale Italiana S.p.a., nel mese di maggio vi è una discrepanza tra le ore effettivamente lavorate come da modulo “Presenze Equipaggio” e il registro dell’oraio di lavoro previsto dal decreto legislativo 27 maggio  2005, n.108 dove all’art. 4 si legge: “Registro dell’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

1. Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, a bordo di tutte le unità di cui all’articolo 1 deve essere presente, a cura dell’armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all’allegato B del presente decreto.

3. Il registro deve essere presentato, a cura dell’armatore, all’Autorità marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.

4. Il registro dell’orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell’armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall’ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.

6. Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all’articolo 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell’Autorità marittima.”

Noi di COSMAR, molto semplicemente chiediamo agli organi di vigilanza se erano al corrente di questa discrepanza e, se non ne erano al corrente, ci interesserebbe conoscere le modalità con cui vengono svolte le visite di controllo. Superfluo rammentare che la difformità a riguardo del diverso numero di ore di lavoro riportato su due documenti ufficiali è passibile di reato penalmente codificato. Giusto in questa occasione chiediamo alle preposte autorità marittime che  COSMAR – Sindacato Nazionale Marittimi faccia parte della commisione per il rilascio e rinnovo del certificato di idoneità tecnico sanitaria.

Il secondo quesito lo poniamo alla Triplice.  Più volte COSMAR ha chiesto se il sottostante accordo stipulato tra le OO.SS e Confitarma è ancora in corso di validità, per cui per ogni marittimo extracomunitario e/o comunitario imbarcato su navi battenti bandiera italiana,  provviste del R.I., le tre maggiori sigle sindacali si beccano una montagna di soldi da parte degli armatori. Soldoni che potrebbero essere spesi per la formazione della gente di mare e non per ultimo abbattere la disoccupazione che nel nostro settore ancora miete tante vittime.

Verbale di accordo sindacati confitarma

 

COSMAR, sempre e solo dalla parte della gente di mare !   Dai forza alla voce iscrivendoti, clicca qui !  Per informazioni scrivere a segreteria@cosmar.org  o chiamare il 329 455 5682

La nostra forza è la nostra indipendenza.

Leggi  Ottomila la rivista on-line non periodica By COSMAR

Ad maiora…!

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