NEWS del 15 settembre 2016 – Circolare nr. 26 del 13/09/2016 per ammissione esami MAMS e MABEV

Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti

Logo tondo     Modalità di ammissione agli esami per l’ottenimento della Certificazione MAMS di cui al D.D. 21 gennaio 2008 e MABEV di cui al D.D. 28 gennaio 2008.

Circolare n. 26 del 13 settembre 2016 

 Com’è noto con i decreti indicati in argomento, che istituiscono l’addestramento teorico pratico per il conseguimento della certificazione MAMS e MABEV, sono state disciplinate le modalità per l’addestramento pratico da svolgersi a bordo, per l’ammissione all’esame presso le Capitanerie di Porto. Con la circolare in riferimento, la Direzione generale del MIT ha chiarito che tale disposizione è stata poi integrata dalle disposizioni indicate al punto H.2.3 e H.2.11 della Circolare n. 17 del 17.12.2008, evidenziando che nel caso di Comandante italiano su nave straniera, la dichiarazione di cui al modello A è parimenti valida, mentre nel caso di marittimo italiano che effettua l’addestramento a bordo di una nave di bandiera estera con Comandante non italiano, l’attestazione deve essere autenticata secondo le modalità previste per la navigazione estera di cui all’articolo 233 del Regolamento al Codice della Navigazione.
Con le circolari in prosecuzione, inoltre, sono state emanate specifiche disposizioni per lo snellimento e la semplificazione della procedura amministrativa relativamente alla documentazione da presentare ai fini dell’ammissione agli esami presso le varie Capitanerie di Porto. Tuttavia, si rileva che continuano a pervenire numerose segnalazioni di criticità, sia da parte di marittimi che lamentano difficoltà (a volte vera e propria impossibilità) di procedere all’autenticazione dell’addestramento effettuato a bordo di navi straniere presso le Rappresentanze Consolari italiane all’estero, sia anche da parte di personale non imbarcato, che svolge attività lavorativa a terra, che manifestano la necessità di rinnovare il Certificato di Competenza in quanto richiesto per continuare l’impiego nel settore marittimo. Com’è noto, a tale ultima categoria di personale, ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 1 marzo 2016 – “Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW” è concessa la possibilità del rinnovo del Certificato di Competenza (CoC), anche in mancanza del requisito della navigazione richiesto dall’articolo 4 del suddetto D.M., nel caso in cui il lavoratore marittimo: a) ha svolto le funzioni equivalenti di cui all’art. 7 del citato decreto; b) ha sostenuto l’esame richiesto per l’abilitazione posseduta di cui all’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71. Poiché il possesso dell’attestato di addestramento MAMS è un requisito obbligatorio per il rilascio/rinnovo del CoC, è di tutta evidenza, per tale categoria di personale, l’impossibilità di poter procedere al rinnovo dello stesso, in quanto, per il conseguimento della certificazione MAMS, il D.D. in argomento richiede l’effettuazione di un addestramento a bordo della nave propedeutico all’ammissione all’esame teorico-pratico presso le Capitanerie di Porto. Premesso quanto sopra ed in considerazione della prossima emanazione dei nuovi decreti che disciplineranno gli addestramenti in parola in conformità a quanto previsto dalla Convenzione STCW, con la possibilità che gli stessi possano essere erogati anche a terra presso i centri di addestramento riconosciuti idonei, in via del tutto provvisoria ed esclusivamente per il personale che rientra nelle categorie sopra descritte, si ritiene, ai soli fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento della certificazione MAMS e MABEV, di poter considerare equivalente all’addestramento effettuato a bordo, come previsto dai decreti indicati in argomento, l’addestramento teorico pratico effettuato a bordo di nave straniera e sottoscritto dal Comandante della nave stessa, senza la necessità della vidimazione da parte delle autorità consolari, ma confermato con lettera originale della Compagnia di navigazione che dovrà specificare, per il singolo marittimo, i dati della nave, il grado rivestito a bordo, l’effettuazione dell’addestramento come riportato nel modello A. Limitatamente invece al personale impiegato a terra, sarà ritenuto sufficiente l’attestato di addestramento MAMS conseguito presso strutture straniere anche in copia conforme all’originale. Tale procedura consentirà, nell’immediato e fino all’emanazione dei decreti, di risolvere la problematica in parola, permettendo allo stesso tempo all’Amministrazione di verificare il possesso delle competenze richieste ai marittimi, mediante la prova teorico-pratica prevista dall’esame presso le Capitanerie di Porto.

 Ad maiora….!
 Per informazioni scrivere a segreteria@cosmar.org o chiamare il 329 455 5682
COSMAR, la Casa dove i Marittimi aiutano i Marittimi.  Iscriviti adesso !
Ad maiora…!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest