Napoli, 21 aprile 2017
A: Adriatic Towage srl – Venezia
A: Capitaneria di Porto di Venezia
Ufficio Armamento e Spedizioni
Gentili Destinatari,
la Adriatic Towage s.r.l. sembrerebbe essere venuta meno alle norme legislative che regolano la materia per cui si invita il C.F. (CP) xxxxx xxxxx in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria competente ad intervenire d’ufficio e presso le opportune sedi.
La vittima è il marinaio Sig. xxxxx xxxxx, infortunatosi il 14 febbraio 2017, il quale ad oggi non ha ricevuto comunicazione alcuna e compensi economici da parte INAIL alla cui sede sembrerebbe non essere arrivata la documentazione da parte della Adriatic Towage srl
Di seguito quanto la legge nazionale prevede in termini di adempimenti da parte della società armatrice in caso di infortunio ad un componente l’equipaggio
Settore navigazione
La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il comandante o in caso di suo impedimento l’armatore/datore di lavoro, nei confronti dell’Inail in caso di infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima, soggetti all’obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
L’invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, Testo unico 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
I datori di lavoro del settore marittimo sono gli armatori (art. 265 codice della navigazione) e gli altri soggetti titolari del rapporto di lavoro con i lavoratori imbarcati (es. concessionario dei servizi di bordo).
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica.
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 /2004).
Se l’infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, nella denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco.
L’armatore/datore di lavoro è obbligato a comunicare alla competente sede dell’Inail la retribuzione effettivamente corrisposta all’infortunato nei trenta giorni precedenti lo sbarco. L’obbligo non sussiste nel caso di retribuzioni convenzionali (art. 32, Testo unico 1124/1965).
Con ossequio
COSMAR – Sindacato Nazionale Marittimi
Cell . 329 455 5682
www.cosmar.org
comitatocosmar@pec.it