News del 25 giugno 2021 – Occhio ai brutti scherzi: “Se non mi dai il certificato di polizza individuale io non sono tranquillo”.

Unknown

  Dispositivo dell’art. 1888 Codice Civile

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

Per quanto espresso nell’artico 1888 del Codice Civile, COSMAR invita i lavoratori marittimi che assicurano la loro abilitazione professionale di non affidarsi a quelle associazioni che non rilasciano il certificato individuale della polizza assicurativa con tanto di nome, cognome, codice fiscale e residenza dell’assicurato. Un semplice foglietto quale ricevuta dell’importo del premio della assicurazione non ha valenza legale.

Nel certificato di polizza individuale devono essere riportate le condizioni contrattuali. E’ fatto obbligo all’assicurato conoscere le condizioni contrattuali così come è onere della società assicuratrice fornirle.

Aprite bene gli occhi e non accontententatevi delle parole, pretendete lo scritto nero su bianco

Ad maiora…!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lascia un commento