Dispositivo dell’art. 1888 Codice Civile
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
Per quanto espresso nell’artico 1888 del Codice Civile, COSMAR invita i lavoratori marittimi che assicurano la loro abilitazione professionale di non affidarsi a quelle associazioni che non rilasciano il certificato individuale della polizza assicurativa con tanto di nome, cognome, codice fiscale e residenza dell’assicurato. Un semplice foglietto quale ricevuta dell’importo del premio della assicurazione non ha valenza legale.
Nel certificato di polizza individuale devono essere riportate le condizioni contrattuali. E’ fatto obbligo all’assicurato conoscere le condizioni contrattuali così come è onere della società assicuratrice fornirle.
Aprite bene gli occhi e non accontententatevi delle parole, pretendete lo scritto nero su bianco
Ad maiora…!