NEWS del 14 ottobre 2016 – Conversione certificati di abilitazione: cosa fare

chi siamo

 chi siamo    Cari Tutti,

la presente comunicazione è inerente al DM 25 luglio 2016 art. 25 e 26  e l’ultima circolare del MIT datata 13 ottovre 2106.

Consigliamo ai nostri iscritti aventi diritto alla conversione del loro certificato di abilitazione, titoli e qualifiche professionali in certificati di competenza COC e di addestramento COP devono richiedere la stesa entro il 02/01/2017 inviando alla propria Capitaneria di porto di iscrizione istanza in carta semplice a mezzo PEC, via fax oppure consegna a mano tramite delegato. COSMAR mette a disposizione la propria PEC ed assume anche eventuali deleghe..

Allo sbarco il richiedente si recherà in Capitaneria di porto presentando tutta la documentazione richiesta e potrà ottenere il certificato di competenza e/o di addestramento se in possesso dei requisiti richiesti.

La presentazione della domanda da parte dei nostri iscritti serve a fermare il tempo dimostrando di aver provveduto, per quanto di loro competenza, entro il 2/1/2017. Nel frattempo possono imbarcare con le qualifiche e termini previsti dal DPR 18 aprile 2006 n.231.

In allegato fac-simile domanda da presentare all’Ufficio Gente di mare della Capitaneria di porto di iscrizione.domanda-per-cp

conversioni

La nostra missione è informare, consigliare, aiutare evitando isterismi che in questo momento non sono di nessuna utilità.

COSMAR, la Casa dove i Marittimi aiutano i Marittimi con serietà e professionalità.

Ad maiora…!  Iscriviti cliccando qui e seguendo le istruzioni.  Per informazioni e assistenza scrivere a segreteria@cosmar.org  o chiamare il 329 455 5682

Art. 25

Norme transitorie
1. Dall’ entrata in vigore del presente decreto sino al 1 gennaio
2017, i lavoratori marittimi in possesso:
a) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in coperta di
cui all’art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata i n vigore del
presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifica
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di
marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente
decreto;
b) delle qualifiche di nostromo, secondo nostromo, primo
nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di
navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di
navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di
coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
c) dei titoli professionali, non convertiti, di padrone marittimo
di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 254
e 254-bis del regolamento al codice della navigazione, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del
presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli
professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il
certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del
presente decreto;
d) del titolo professionale, non convertito, di marinaio
autorizzato di cui all’art. 257 del regolamento al codice della
navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti
l’entrata in vigore del presente decreto, venti mesi di navigazione
con tale titolo professionale risultanti dal libretto di navigazione,
ottengono il certificato di comune di guardia in coperta di cui
all’art. 10 del presente decreto;
e) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in macchina
di cui all’art. 18 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che
hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore
del presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifica
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di
marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente
decreto;
f) delle qualifiche di operaio motorista, operaio meccanico, capo
operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del
presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di
marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente
decreto;
g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico navale
di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli
270-bis e 271 del regolamento al codice della navigazione, che hanno
effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del
presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli
professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il
certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del
presente decreto;
h) delle qualifiche di elettricista e giovanotto elettricista di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in
vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali
qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il
certificato di comune elettrotecnico di cui all’art. 22 del presente
decreto, purche’ in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2,
lettera f) dell’articolo stesso.
i) delle qualifiche di primo elettricista e secondo elettricista
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in
vigore del presente decreto, ventiquattro mesi di navigazione con
tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il
certificato di ufficiale elettrotecnico di cui all’art. 19 del
presente decreto, purche’ in possesso del diploma quinquennale e dei
requisiti richiesti dal comma 2, lettere e) e f ) dell’articolo
stesso.
Art. 26

Accesso alle abilitazioni superiori
1. All’entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori
marittimi in possesso delle abilitazioni a livello operativo,
direttivo o di supporto in corso di validita’ previste dal decreto
del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, per conseguire la
prevista certificazione superiore devono essere in possesso di tutti
i requisiti indicati per la certificazione posseduta e per quella da
conseguire indicati nel presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2016

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

3 risposte

Lascia un commento