NEWS del 7 agosto 2016 – Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW. (16A05772) (GU n.183 del 6-8-2016) Titolo I

Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti

Unknown   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 luglio 2016

Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di
coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi
della Convenzione STCW. (16A05772)
(GU n.183 del 6-8-2016) Titolo I

FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 3, del predetto decreto
legislativo;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto, in particolare, l’art. 123 del codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia,
adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25
giugno 2010;
Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza
delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita’ portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per via d’acqua interne protocollo numero 0027366 del 30 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita’ e campo di applicazione
1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti per conseguire il
certificato di competenza e il certificato di addestramento.
2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi iscritti nella
matricole della gente di mare italiane che intendono imbarcare su
navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai
sensi dell’art. 115 del codice della navigazione.
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.
Art. 3

Figure professionali e certificati
1. Sono istituite le seguenti figure professionali:
a) allievo ufficiale di coperta;
b) allievo ufficiale di macchina;
c) allievo ufficiale elettrotecnico, da intendersi una persona
che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale
elettrotecnico, designata come tale dalla legge nazionale o dai
regolamenti.

2. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di coperta sono:
a) ufficiale di coperta;
b) primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
c) primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
d) comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
e) comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
f) comune di guardia di coperta;
g) marittimo abilitato di coperta.

3. I certificati di competenza e di addestramento per la sezione di macchina sono:
a) ufficiale di macchina;
b) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
c) primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
d) direttore di macchina imbarcato su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
e) direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW;
f) ufficiale elettrotecnico;
g) comune di guardia in macchina;
h) marittimo abilitato di macchina;
i) comune elettrotecnico.

4. I certificati di competenza per i viaggi costieri sono:
a) ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT;
b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.

Titolo II
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI DI COPERTA

Art. 4

Allievo ufficiale di coperta
1. L’allievo ufficiale di coperta imbarca in attivita’ di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di coperta a
bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.

2. L’allievo ufficiale di coperta possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training).

3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di formazione per allievi per il solo settore coperta, integrativo delle competenze specifiche di settore, istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo e’ svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L’allievo ufficiale di coperta riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola II/1 della Convenzione STCW e della Sezione A-II/1 del codice STCW.

Art. 5

Ufficiale di coperta
1. L’ufficiale di coperta assume la responsabilita’ di una guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attivita’ di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento e’ annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 4, comma 4, del presente decreto, e puo’ essere sostituito da trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla  lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta e’ addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
5. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta e’ assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle  Infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
1. Il primo ufficiale di coperta assume la responsabilita’ di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.

2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti
requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo relativo alla acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work, e ricerca-salvataggio presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.

3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.

4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT e’ assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000GT
1. Il primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume la responsabilita’ di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi aventi una stazza compresa tra 500 e 3000 GT.

2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work e ricerca – salvataggio conseguito presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo.

3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.

4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT e’ assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8

Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT

1. Il comandante assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.

2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e’ ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita’ di primo ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento suglistandard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW percomandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente un percorso formativo relativo all’acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS
e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato e’ rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.

Art. 9

Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT

1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT.

2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e’ ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita’ di primo ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo e’ svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizionedelle competenze specifiche;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS
e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato e’ rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.

Art. 10

Comune di guardia di coperta

1. Il comune di guardia in coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere compiuto il sedicesimo anni di eta’;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attivita’ di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle conoscenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW, a livello di supporto.

Art. 11

Marittimo abilitato di coperta

1. Il marittimo abilitato di coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.

2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualita’ di comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di navigazione;
d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera c), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di coperta di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW, a livello di supporto.

Titolo III
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI DI MACCHINA

Art. 12

Allievo ufficiale di macchina
1. L’allievo ufficiale di macchina imbarca in attivita’ di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di macchina a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW.

2. L’allievo ufficiale di macchina possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciutodal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training) e il corso di addestramento di security per i lavoratori marittimi e il corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness).

3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale deve aver completato, con esito favorevole, il percorso di formazione per allievi per il solo settore macchina, integrativo delle competenze specifiche di settore, istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo e’ svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L’allievo ufficiale di macchina riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola III/1 della Convenzione STCW e della sezione A-III/1 del codice STCW.

Art. 13

Ufficiale di macchina
1. L’ufficiale di macchina assume la responsabilita’ di una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza di propulsione.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di Macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attivita’ di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo, su navi con apparato motore principale pari o superiori a 750 KW,
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento e’ annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 12, comma 4, del presente decreto, e puo’ essere sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia in macchina sotto la supervisione del direttore di macchina, ovvero di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and teamwork, hight voltages tecnology, a livello operativo, presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di macchina di cui
lla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo.

Art. 14

Primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la responsabilita’ della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, ovvero assume la direzione della guardia in macchina a bordo di navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW.

2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale responsabile di una guardia in macchina, a livello operativo, su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo e’ svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.

Art. 15

Primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW
1. Il primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW assume la responsabilita’ della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW.

2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale responsabile di una guardia in macchina, a livello operativo, su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo e’ svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni di primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.

Art. 16

Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la responsabilita’ della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso certificato di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del Codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo, potra’ essere svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e’ ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita’ di primo ufficiale di macchina su navi aventi
un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW.

Art. 17

Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW assume la direzione della guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato, o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 KW.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso certificato di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del Codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo, potra’ essere svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in qualita’ di ufficiale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione e’ ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita’ di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW.

Art. 18

Allievo ufficiale elettrotecnico
1. L’allievo ufficiale elettrotecnico imbarca in attivita’ di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali elettrotecnici a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW.

2. L’allievo ufficiale elettrotecnico possiede i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima  categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell’addestramento di base (basic training) e il corso di addestramento di security per i lavoratori marittimi e il corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness).

3. L’allievo ufficiale elettrotecnico riceve al momento dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola III/6 della Convenzione STCW e della sezione A-III/6 del codice STCW.

Art. 19

Ufficiale elettrotecnico
1. L’ufficiale elettrotecnico assume la responsabilita’, a livello operativo, delle operazioni dei sistemi elettrici ed elettronici a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiori a 750 KW.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale elettrotecnico
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) avere effettuato dodici mesi di navigazione, di cui sei mesi in servizio di macchina come allievo ufficiale elettrotecnico, in attivita’ di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW. Tale addestramento e’ annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 18, comma 3, del presente decreto, e puo’ essere
sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
c) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and teamwork, hight voltages tecnology, presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere
in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
d) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b) sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, a livello operativo.

Art. 20

Comune di guardia in macchina
1. Il comune di guardia in macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW.

2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attivita’ di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle conoscenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto.

Art. 21

Marittimo abilitato di macchina
1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW.

2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina;
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualita’ di comune di guardia di coperta in macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
c) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di macchina di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW, a livello di supporto.

Art. 22

Comune elettrotecnico
1. Il comune elettrotecnico prende parte alle operazioni dei sistemi elettrici ed elettronici, a livello di supporto, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiori a 750 KW.

2. Per conseguire il certificato di comune elettrotecnico occorrono i seguiti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW;
f) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic training);
g) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere d) e/o e), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni del comune elettrotecnico di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW, a livello di operativo.
Titolo IV

CERTIFICATI DEI VIAGGI COSTIERI

Art. 23

Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri
1. L’ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri assume la responsabilita’ di una guardia in navigazione a livello operativo su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole di prima categoria della gente
di mare;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta’;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su unita’ soggette
alle disposizioni della Convenzione STCW;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training), antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS presso istituti, enti o societa’ riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid), rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera e), sul possesso delle competenze e capacita’ di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale di coperta su navi che compiono viaggi costieri di cui alla sezione A-II/3 del codice STCW, a livello operativo.

3. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri e’ addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW.

4. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta su navi che compiono viaggi costieri non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS o dell’addestramento per il sistema radar ARPA, il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA.

5. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta su navi che compiono viaggi costieri e’ assegnato dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 24

Comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri
1. Il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri assume il comando su navi inferiore a 500 GT su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggio costieri.

2. Per conseguire il certificato di comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri;
b) aver compiuto il ventesimo anno di eta’;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su unita’ soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
f) essere in possesso apposita abilitazione connessa ai servizi radio di bordo rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW;
g) essere in possesso del certificato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute.

3. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato e’ rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.

4. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri non e’ in possesso dell’addestramento per il sistema radar ARPA il certificato e’ rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA.

Titolo V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 25

Norme transitorie
1. Dall’ entrata in vigore del presente decreto sino al 1 gennaio 2017, i lavoratori marittimi in possesso:
a) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in coperta di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata i n vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
b) delle qualifiche di nostromo, secondo nostromo, primo nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
c) dei titoli professionali, non convertiti, di padrone marittimo di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 254 e 254-bis del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
d) del titolo professionale, non convertito, di marinaio autorizzato di cui all’art. 257 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, venti mesi di navigazione con tale titolo professionale risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di comune di guardia in coperta di cui all’art. 10 del presente decreto;
e) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in macchina di cui all’art. 18 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, dodici mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
f) delle qualifiche di operaio motorista, operaio meccanico, capo operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico navale di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 270-bis e 271 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
h) delle qualifiche di elettricista e giovanotto elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di comune elettrotecnico di cui all’art. 22 del presente decreto, purche’ in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, lettera f) dell’articolo stesso.
i) delle qualifiche di primo elettricista e secondo elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, ventiquattro mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di ufficiale elettrotecnico di cui all’art. 19 del presente decreto, purche’ in possesso del diploma quinquennale e dei requisiti richiesti dal comma 2, lettere e) e f ) dell’articolo stesso.

Art. 26

Accesso alle abilitazioni superiori
1. All’entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni a livello operativo, direttivo o di supporto in corso di validita’ previste dal decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, per conseguire la prevista certificazione superiore devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati per la certificazione posseduta e per quella da conseguire indicati nel presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2016
Il Ministro: Delrio

COSMAR, i Marittimi che aiutano i Marittimi !  ISCRIVITI cliccando qui !  Per info scrivere a segreteria@cosmar.org  o chiamare il 329 455 5682

COSMAR, un altro mondo, un altro modo di pensare.

Ad maiora…!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest