News del 5 ottobre 2021 – INCHIESTE SUI SINISTRI MARITTIMI. ASPETTI TECNICO-GIURIDICI

IMG_9531

  Per sinistro marittimo si intende ogni evento straordinario o dannoso causato, connesso od occorso durante le operazioni di una qualsiasi unità di entità tale da determinare la perdita, anche presunta, della nave, la perdita in mare, anche presunta, la morte o il ferimento grave di una persona, danni materiali alla nave e alle strutture od installazioni della nave ovvero danni all’ambiente marino.

A seguito del verificarsi di un  sinistro marittimo, si procede agli accertamenti tecnico-amministrativi, primo tra i quali  l’inchiesta sommaria.
Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. Competente è l’autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l’autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all’autorità marittima più vicina. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell’avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l’autorità inquirente, se non è competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia all’autorità, che di tale competenza è investita (Art. 578 cod. nav.).

L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro, ex art. 579 cod.nav.,  è disposta dal direttore marittimo o dall’autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa. Se l’autorità competente ritiene di non disporre d’ufficio l’inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro dei trasporti e della navigazione.

L’inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l’obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino.
Con Dlgs. 165/2011, in recepimento della Direttiva 2009/18/CE riguardante i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore marittimo, è stato introdotto l’Organismo Investigativo sui sinistri marittimi che opera sulla base dei principi del Codice IMO, adottato con risoluzione A/849, volto a promuovere la cooperazione tra gli Stati per l’individuazione delle responsabilità nei sinistri marittimi in un’ottica preventiva.

Sull’efficacia probatoria della relazione d’inchiesta,  recentemente la suprema Corte, (Cassazione civile sez. III, 03/12/2019, n. 31447),  richiamando un orientamento risalente e consolidato, ha ribadito che le risultanze della relazione di inchiesta sui sinistri marittimi (art. 582 cod. nav.) non sono vincolanti per il giudice – essendo ammessa dalla norma la prova contraria ai fatti accertati dalla commissione inquirente presso la direzione marittima – e possono essere liberamente valutate al fine di ricavarne elementi di convincimento, anche insieme ad altre emergenze processuali, alla stregua del principio generale dell’utilizzabilità dei rapporti e dei verbali provenienti dalla pubblica amministrazione.

Alla luce di questo,  emerge l’importanza che riveste l’assistenza tecnico-legale sin dalla fase iniziale della denuncia del sinistro, del  rilascio delle dichiarazioni e dell’inchiesta sommaria e formale per l’esatta precisazione della dinamica del sinistro da cui derivano  le relative responsabilità.

Iscriviamoci a COSMAR e assicuriamo il nostro benessere sottoscrivendo la Convenzione COSMAR Tutela Legale !

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lascia un commento