NEWS del 1 agosto 2017 – COSMAR chiede di poter visionare i verbali delle visite D.lgs 271/99

dove operiamo

dove operiamo   COSMAR vuole accertarsi, senza ombra di dubbio, che si dia attuazione alla direttiva 1999/63/CE, diretta a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto dei lavoratori marittimi connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro.

Questa volontà è dettata dalla consapevolezza che una tra le cause primarie di infortuni e gravi incidenti di cui sono vittime i lavoratori marittimi sia il mancato rispetto delle norme che regolano l’orario di lavoro.

Art. 3. del D.lgs 271/99 –

Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili 1. L’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). –

1. L’orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e’ basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

2. I limiti dell’orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;

ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 2) 77 ore su un periodo di sette giorni.

3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l’intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno.

Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l’intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e’ affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente decreto con l’organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa…..omissis

Di seguito il messaggio che COSMAR ha inviato al comandante della Capitaneria di porto di Chioggia:

“A: Comandante Capitaneria di Porto di Chioggia

    C.F. (CP) Luca Cardarello

 
Napoli, 31 luglio 2017
 

Egregio Comandante Cardarello,

 
di seguito la richiesta che Le era stata avanzata il 20 aprile 2017.
 
Il 13 luglio u.s. ha avuto luogo, su un rimorchiatore di nuova costruzione della società Adriatic Towage srl, la visita occasionale richiesta senza però la partecipazione di uno dei maggiori esperti in campo marittimo in termini di sicurezza , come dai noi richiesto.
 
 Con la presente COSMAR – Comitato per la Salvaguardia della Dignità dei Marittimi formula ampia insoddisfazione, ragione unica,  per cui si richiede di poter visionare tutta la documentazione inerente la visita occasionale di cui sopra.
La giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all’accesso, ha affermato che “sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia la posizione di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione” (C.d.S, VI Sezione, n.5511 del 20.11.2013).
 
Nel caso di specie l’interesse concreto e attuale atteso alla domanda di accesso appare riconducibile al sindacato in proprio, il quale si propone di verificare il corretto rilievo ritenendo non soddisfatto l’art 169 C.d.N in combinato disposto con l’art. 4  D.Lgs 108/2005, punita dagli art. 1193 comma III C.,d.N – 1175 C.d.N
 
In alternativa si richieda una novella visita occasionale con la presenza di uno dei maggiori esperti in termini di sicurezza individuale in campo marittimo da noi indicato.
 Con ossequio”
COSMAR, i marittimi che aiutano i marittimi.  COSMAR informa con professionalità.  Dai dignità al tuo lavoro iscrivendoti a COSMAR !   Per informazioni scrivere a segreteria@cosmar.org  o chiamare il 329 455 5682
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Lascia un commento