COSMAR vuole accertarsi, senza ombra di dubbio, che si dia attuazione alla direttiva 1999/63/CE, diretta a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto dei lavoratori marittimi connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro.
Questa volontà è dettata dalla consapevolezza che una tra le cause primarie di infortuni e gravi incidenti di cui sono vittime i lavoratori marittimi sia il mancato rispetto delle norme che regolano l’orario di lavoro.
Art. 3. del D.lgs 271/99 –
Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili 1. L’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). –
1. L’orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e’ basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell’orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l’intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.
8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno.
Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l’intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e’ affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente decreto con l’organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa…..omissis
Di seguito il messaggio che COSMAR ha inviato al comandante della Capitaneria di porto di Chioggia:
“A: Comandante Capitaneria di Porto di Chioggia
C.F. (CP) Luca Cardarello
Egregio Comandante Cardarello,